"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID"Principali disposizioni stabilite, con effetto fino al 29 novembre 2020:
- chiusura delle scuole secondarie di primo e secondo grado con attivazione della didattica a distanza;
- chiusura nelle giornate di domenica:
- di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
- dei centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.
- divieto dell’esercizio, nelle giornate di domenica, di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche;
- sospensione di tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Diieto, per il medesimo periodo, dei giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati;
- sospensione di tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche;
- sospensione, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, dello svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi;
Dal 23 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 ai centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate, di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza, ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali e di servizio, localizzate all’interno, delle specifiche linee guida ricomprese nelle disposizioni nazionali
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n.74 del 20.11.2020
Allegato 1 Ord. Presidente R.U. n.74 del 20.11.2020