Ordinanza Regione Umbria n.28 del 9 aprile 2021

La Presidente della Regione Umbria ha emesso l'Ordinanza n.28 del 9 aprile 2021 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID", in vigore dal 12 al 24 aprile 2021

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni:

  • A decorrere dal 12 aprile 2021 e fino al 13 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza
  • A decorrere dal 14 aprile 2021 e fino al 24 aprile 2021 in tutto il territorio regionale, in applicazione del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca.
  • Consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica; per l’esercizio della caccia di selezione; per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua;
  • Consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l’obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione, domicilio o abitazione. Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio provinciale delle guardie ittiche-volontarie di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
  • Sospensione di tutte le attività in presenza di associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età;
  • Divieto di giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati;
  • Sospensione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
  • Sospensione dello svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport del 13 ottobre 2020;
  • Sospensione dell’’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • Consentita l’attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché individuale e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, purché individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, […], con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;
  • Consentiti gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
  • Consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, esclusivamente a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
  • Obbligo, per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, di rispettare le disposizioni relative alle norme per contrastare la diffusione ed il contagio del virus;
  • Obbligo, per operatori di esercizi commerciali, di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2;
  • Divieto di apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, medie grandi superfici di vendita, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e moto cicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.
  • Divieto nelle giornate di domenica dell’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata;
  • Divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
  • Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
  • Obbligo per esercenti ed operatori di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie di utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2.
 Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n.28 del 09.04.2021

 Allegato 1

 Allegato 2

 Allegato 3

 Allegato 4

Ultime notizie

Il Comune informa

A Montefalco nasce il Museo del Sagrantino

Inaugurazione: sabato 20 aprile 2024, ore 11.30

Il Comune informa

SISMA 2016 - Contributi per autonoma sistemazione

Sisma 2016 - Contributi per autonoma sistemazione - Anno 2024, presentazione dichiarazione di mantenimento dei requisiti - scadenza 5 luglio 2024