La provincia di Perugia e sei comuni della provincia di Terni in ZONA ROSSA.
Da lunedì 8 febbraio e per i successivi 15 giorni, mediante ordinanza a firma della Presidente della Regione Umbria, l’intera provincia di Perugia e sei comuni della provincia di Terni saranno dichiarati zona rossa. Per le disposizioni ed i dettagli si applicheranno i principi enucleati nel DPCM del 14 gennaio 2021 del Governo centrale nella parte in cui vengono dettagliati i limiti da applicare alle zone rosse.
La diffusione di alcune varianti ad alta contagiosità sta mettendo in crisi il sistema sanitario e dunque si è reso necessario.
Spostamenti:
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone rosse, ogni spostamento, anche all’interno di uno stesso comune, deve essere motivato da:
comprovate esigenze lavorative;
situazioni di necessità;
motivi di salute.
È consentito un solo spostamento al giorno verso una sola abitazione privata ubicata nel medesimo comune di chi si sposta. Lo spostamento deve avvenire in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 21,00. Lo spostamento può interessare soltanto due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (Esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni)
È possibile poi spostarsi da comuni sotto a 5000 abitanti per un raggio massimo di 30 km purché non si raggiungano i Capoluoghi di provincia.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per l’acquisto di prodotti alimentari attenersi al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare.
Attività ludica e ricreativa:
Non è consentito l’accesso a parchi, giardini pubblici e aree cani.
Nelle aree pubbliche sono vietati gli assembramenti e deve essere sempre rispettata la distanza di un metro dalle altre persone.
Possono restare senza mascherina solo i bambini sotto i 6 anni.
Attività motoria e sportiva:
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (salvo che per le cure termali che rientrano tra le prestazioni sanitarie).
L’attività sportiva è consentita solo in forma individuale e all’aperto. Negli altri casi le attività sportive sono sospese.
Scuola e università:
Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado mediante DAD al 100% per l’intero periodo di efficacia dell’ordinanza.
Sospesi anche asilo nido e scuola dell'infanzia.
Bar e ristoranti:
Asporto, che resta consentito dalle ore 5 alle ore 22 (nel Ns. Comune alle ore 21 fino al 14 febbraio in virtù dell'Ordinanza Sindacale n.4 del 03.02.2021 che vieta gli spostamenti oltre le h.21), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Per i soggetti che svolgono cme attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Consegna a domicilio senza limiti di orario.
Divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata.
Attività commerciali:
Le attività commerciali al dettaglio sono sospese, tranne che le attività di vendita di generi alimentari o di prima necessità (così come elencate nell’allegato 23 del DPCM 14.01.2021).
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, tranne che le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari e tabacchi.
In ogni caso, restano sempre aperti tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie.
Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata.
Servizi alla persona:
Le attività relative ai servizi alla persona sono sospese, tranne le seguenti:
Lavanderie